Rai Canone televisivo
Ricerche Simili:
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Il cosiddetto canone televisivo, o abbonamento TV
, è un
tributo sul
possesso di apparecchi riceventi trasmissioni
radio
-
televisive .
Fonti di finanziamento per le TV pubbliche europee
Solo canone
Canone e introiti pubblicitari
Canone, introiti pubblicitari e sostegno governativo
Solo publicità (non indicati Liechtenstein e Principato di Monaco)
Sostegno governativo e introiti pubblicitari (non indicata Andorra)
Solo sostegno governativo (Estonia) o non noto
Indice
In Italia
La qualificazione del tributo
Destinazione delle entrate e percettori
I soggetti tenuti al versamento del canone
Gli apparecchi la cui detenzione è soggetta ad imposizione
Tipi di abbonamento
Casi di esenzione
Evoluzione del costo del canone annuale ordinario
Voci correlate
Collegamenti esterni
In
Italia
Il
regio decreto n. 246 del
21 febbraio
1938 , articolo 1, sancisce l'obbligo del versamento di una
imposta
relativa alla «detenzione di apparati atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo»
.
Per la legge 103/75
, per trasmissioni televisive si intende la "diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo".
Il tributo è stato ed è oggetto di contestazioni, polemiche ed azioni giudiziarie di varia estensione, portata e natura, in particolare dopo l'entrata in esercizio, come fornitori di servizi radiotelevisivi, di soggetti privati diversi dalla già operante radiotelevisione di stato.
La qualificazione del tributo
Il "canone" (con questo nome è infatti comunemente noto e talora così richiamato in testi di legge
, ) è una
imposta
e non una
tassa
, sebbene in origine abbia avuto, quantunque non espressamente, quest'ultima funzione. La configurazione del tributo del resto riflette la circostanza che un segnale prodotto e rilasciato perché possa propagarsi nell'atmosfera e sia ricevibile e sfruttabile senza limitazioni e senza discrimine da chiunque dotato di idonea apparecchiatura tecnica, richiedeva (specialmente al momento della redazione della norma, quando i segnali erano esclusivamente "in chiaro"
) di focalizzare l'obbligo contributivo su questo ultimo aspetto. Il tributo è pertanto di necessità tarato "a valle" sull'uso del servizio (e non "a monte", su un eventuale contratto di servizio o piano concessorio o altra forma di "ammissione condizionata" alla sua fruizione), il che però lo ha comunque reso estremamente prossimo alla figura della "tassa", salvo quanto in seguito meglio individuato.
La sua qualificazione giuridica è stata infatti sancita definitivamente, fra le numerose pronunce di varia fonte susseguitesi in argomento a seguito di contestazioni giudiziarie, dalla
Corte costituzionale
, nella nota sentenza 26 giugno 2002, n. 284
: riconobbe infatti in questa sede la Consulta che, "benché all’origine apparisse configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge E se in un primo tempo sembrava prevalere la configurazione del canone come "tassa", collegata alla fruizione del servizio, in seguito lo si è piuttosto riconosciuto come imposta"
. In quanto imposta, la prassi della determinazione di un canone a prezzo unico (seppure per categorie) è stata ritenuta conforme al principio di proporzionalità impositiva, in quanto la detenzione degli apparecchi è essa stessa presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione di capacità contributiva adeguata al caso
.
La legittimità dell'obbligo è stata confermata anche da altre sentenze della
Corte costituzionale
(quantunque con rilievi critici sulla legislazione in materia
) e della
Corte di cassazione
.
L'obbligo di pagamento dell'imposta sussiste indipendentemente dall'effettiva ricezione o ricevibilità dei programmi televisivi, quindi vi si è ugualmente tenuti tanto in caso di impossibilità a riceverli (ad esempio per interruzioni temporanee o croniche della copertura di irradiazione o per altri motivi "tecnici"), quanto in caso di mancanza di interesse a riceverne. In particolare, sull'ultimo punto, non rileva l'eventuale selettiva preferenza per quali stazioni ricevere e quali no, pertanto l'obbligo non dipende e non è in alcun modo attinto dalla concreta volontà di ricevere o meno, specificamente e appunto selettivamente, la programmazione della Radiotelevisione di stato. La Corte di cassazione ha in diverse occasioni confermato la natura del canone di abbonamento radiotelevisivo, che "non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l'Ente Rai, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, dall'altro, ma costituisce una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo"
.
L'abbonamento (uno dei nomi con cui è nota l'imposta) non è del resto configurabile come un
contratto
di servizio stipulato fra l'utente, detentore di un apparecchio idoneo a garantirne la fruizione, e la televisione di stato, la quale è solo una fra i concessionari del servizio radiotelevisivo in Italia (il cui esercizio spetta in via esclusiva allo Stato)
; è piuttosto "un'entrata tributaria", tanto che "la giurisdizione sulla debenza del canone di abbonamento radiotelevisivo spetta al giudice tributario"
.
Lo Sportelo Abbonamenti TV (ex U.R.A.R.), ufficio dell'Agenzia delle Entrate, può inviare una
cartella esattoriale
, e il destinatario ha 60 giorni di tempo per proporre ricorso alla Commisione Tributaria, con l'obbligo di essere assistito da un avvocato. Trascorsi 60 giorni, il responsabile della cartella può avviare la riscossione coatta del credito. È carico dell'Erario l'onere della prova rispetto al fatto per cui richiede il pagamento, nello specifico il possesso della televisione (o apparecchio atto o adattabile). Ciò si ispira al principio di ragionevolezza, nel caso di una tassa di possesso, essendo la prova di un mancato possesso intrinsecamente più difficile della prova del possesso di un bene, indipendente dalla distribuzione dell'onere della prova. Tuttavia, nel procedimento civile, non è necessaria la certezza della prova, ma è sufficiente la ragionevolezza per avviare e concludere un contenzioso. Perciò, non è necessario accertare il possesso del bene da parte del contribuente, ma possono sussistere ragioni per cui tale possesso può essere solamente presunto, ad esempio perché gli apparecchi per la ricezione radiotelevisiva sono di larga diffusione (
Id quod plerumque accidit
). Ciò vale in assenza di dichiarazioni scritte del contribuente in senso contrario: nel procedimento civile vige la presunzione di
buona fede
(art. 963, comma 3, c.c., enunciata proprio in merito all'istituto del possesso e, comunque, spesso interpretata come norma di carattere generale, in base all'art. 1147) che prevale sulla prova presunta. Tale principio può essere derogato, se una specifica normativa afferma che non è sufficiente la presunzione in parola, ovvero elenca gli altri mezzi di prova ammessi. Una norma di questo tipo sarebbe in ogni caso valida se l'Amministrazione avesse ulterori prove, anche indirette, del possesso, al di là di una semplice prova presunta: in presenza di due presunzioni in parola in generale non è possibile stabilire quella prevalente, né sancire una prevalenza delle dichiarazioni della PA rispetto al privato cittadino. Mancando nello specifico, la buona fede è prova contraria, e consente al contribuente di superare la presunzione legale (relativa) di possesso del bene. In altre parole, se il contribuente ha inviato una raccomandata A/R o la cartolina di abbonamento in cui sostiene di non aver mai posseduto o non detenere più alcun apparecchio, ritorna il principio generale ed è a carico dell'Agenzia delle Entrate provare il contrario. Spetta al contribuente l'onere della prova dei pagamenti, e in particolare conservare le ricevute di pagamento degli ultimi dieci anni.
Sulla competenza territoriale, in precedenza ascritta alla sola
Commissione tributaria
di Torino
la stessa sentenza Cass. 24010/2007 ha stabilito che essa spetta esclusivamente alle commissioni tributarie provinciali competenti per territorio, ponendo fine ad una sperequazione che rendeva discretamente malagevole l'esercizio dei diritti del contribuente residente in territori distanti
.
Destinazione delle entrate e percettori
Le entrate dello Stato imputabili a questa imposta sono direttamente devolute alla
RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.
, una società (in precedenza un
ente ) di proprietà pubblica
.
La RAI è una concessionaria per il servizio radiotelevisivo con la quale l'
Agenzia delle Entrate
ha in essere una
convenzione che la autorizza all'esazione presso i contribuenti
a mezzo del SAT "Sportello Abbonamenti TV"
, il quale è rappresentato dalla società RAI in nome della stessa Agenzia delle Entrate.
La RAI è inoltre gestore, per delega dell'Agenzia, del trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa sulla
privacy
. Sul punto infatti dell'accesso praticamente diretto della RAI agli elenchi dei contribuenti ed ai registri anagrafici comunali, l'Agenzia sostiene di essere legittimata "ad operare scambi di informazioni con le altre amministrazioni dello Stato ai fini della correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali
", ma vi è polemica sul periodico invio di missive di sollecito da parte della RAI a potenziali contribuenti la cui individuazione parrebbe essere determinata dalla mera presenza in albi anagrafici senza ulteriori maggiori motivi di poterne supporre il possesso di apparecchiature soggette alla norma in questione, fondandosi in pratica il titolo all'intimazione su mera presunzione teorica della detenzione di apparecchi
.
Il SAT sostituisce il precedente URAR ("Ufficio del registro abbonamenti radio e televisione di Torino") e ne eredita le funzioni.
La RAI si premura d'altronde di produrre e mandare in onda un'apposita campagna pubblicitaria per il "rinnovo dell'abbonamento"
, caso invero poco frequente di promozione per il pagamento di un'imposta, così come ha pochi paragoni l'istituzione di un annoso concorso a premi ("
Telefortuna
"
) per la remunerazione causale di contribuenti. Ma l'azienda, che ha chiuso il bilancio 2008 con una perdita per la Capogruppo
di circa 37,0 milioni di euro e per il Gruppo
di circa 7,1 milioni, lamenta pubblicamente un'
evasione d'imposta
che stima intorno al 26% e richiede "l'introduzione di nuovi strumenti normativi e la contestuale revisione dei meccanismi di riscossione"
. L'orientamento dei sindaci che hanno letto il suo bilancio, con il suoi 420 e passa milioni di euro di disavanzo, è infatti il seguente: "Risulta, pertanto, fondamentale, come sostenuto nella Relazione, che per affrontare tale impegnativo programma
siano garantite alla Rai – in presenza di un mercato pubblicitario in flessione – risorse da canone che scontino l’abbattimento della consistente evasione. "
Per questo, poiché si tratta di orientamento costante negli ultimi anni, nel 2006 era stata avanzata l'ipotesi di includere automaticamente il canone nelle bollette
ENEL .
Il dato del 26% di supposta evasione, semplicemente sommato alla stima 2006 per la quale già il 71,30% dei nuclei familiari italiani corrispondeva un canone
, evidenzia che per i vertici RAI il supposto bacino di utenza dovrebbe corrispondere a circa il 97% delle famiglie italiane (che nel 2008 erano in tutto 24.641.200
). Nel frattempo diversi studi stimano in netto calo l'interesse in Europa per il "vecchio" medium; fra questi c'è una ricerca condotta per conto di
Microsoft sul previsto "sorpasso" di
Internet sulla televisione, che lo prevede al giugno 2010
.
I soggetti tenuti al versamento del canone
Il tributo è nominale, è cioè intestato al detentore dello o degli apparati. Il soggetto obbligato è il detentore, quindi non fa differenza se dell'apparecchio si abbia la
proprietà o se questo sia invece di proprietà altrui e ceduto a chi lo detiene in
locazione
,
comodato
o altra forma di cessione permanente, durevole o temporanea. Non è discriminante nemmeno la
cittadinanza
: al tributo sono soggetti anche gli stranieri, turisti compresi, i quali potrebbero essere tenuti anche alle operazioni
doganali
relative all'importazione ancorché temporanea degli apparecchi considerabili atti o adattabili ad utilizzi di ricezione televisiva
.
Mentre in passato era richiesto il pagamento dell'imposta anche per gli apparecchi detenuti in
abitazioni secondarie
, e quindi in pratica un canone per ciascuna abitazione a disposizione, attualmente, per effetto della Legge 6 agosto 1990, n.223, art. 27 comma 2, l'abbonamento "copre" tutti gli apparecchi detenuti presso la propria
residenza
o presso la propria
dimora
abituale e secondaria
.
La detenzione di
autoradio
, un tempo regolamentata da legge apposita
, che ne conferiva l'esazione all'
Automobile Club d'Italia
, non è più, al momento, causa di soggezione alla norma per effetto della legge 27 dicembre 1997, n. 449
, che dispose contestualmente la provvisione di importi a favore della RAI a compensazione del mancato introito.
La RAI ricorda sul proprio sito
che il canone speciale, che deve essere pagato dalle banche, ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato.
Gli apparecchi la cui detenzione è soggetta ad imposizione
La generica dizione normativa (apparati atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive) è stata ed è oggetto di interpretazioni alquanto divergenti. La già citata sentenza della Consulta
, pur di rilievo per molti aspetti, non ha nemmeno essa diradato neppure parte della nebbia che avvolge l'argomento: per questa, infatti, "è questione di mera interpretazione della legge stabilire quali siano tali apparecchi".
La precisa definizione di quali rientrino nella previsione normativa e quali non vi rientrino, è però attualmente mancante, e se gli apparecchi atti alla ricezione potrebbero essere facilmente identificabili come tutti quelli che sono prodotti e commercializzati proprio per questa funzione (tipicamente il
televisore ), quelli adattabili potrebbero invece essere tutti quelli prodotti e commercializzati per altri usi, ma sui quali sia ipoteticamente possibile operare trasformazioni, integrazioni e/o modifiche tali da consentire di ricevere con essi trasmissioni radiotelevisive. Conseguentemente, stante l'evoluzione tecnologica digitale che ha introdotto apparecchi multifunzione, od in evoluzione o complemento delle funzionalità di mera ricezione, il criterio della "adattabilità" si è notevolmente espanso a riguardare nuovi prodotti.
In tal senso, interviene la legge 223/1990, art.27, che pone il pagamento del canone in relazione alla detenzione di "apparecchi televisivi", e non, come di consueto, "atti o adattabili alla ricezione del segnale radiotelesivo", formula presente poco sopra, al comma 1, per l'abolizione del canone suppletivo dovuto per la ricezione di un segnale a colori. L'espressione "apparecchi televisivi" non è evidentemente casuale e opera una distinzione con l'altra formula citata. Una norma di questo tipo da una parte configura il canone come tassa indipendente dalla qualità del servizio (nel merito a colori, o in bianco e nero), e al contempo alla lettera, con l'espressione "apparecchi televisivi", opera un distinzione con la formula "apparecchi atti o adattabili" e intepreta in senso restrittivo l'ambito dell'imposizione.
Nel frattempo la RAI, attraverso le comunicazioni agli abbonati
ed i solleciti a soggetti cui richiede la corresponsione dell'imposta, ha per suo conto interpretato la norma ampliando la gamma degli apparecchi che ritiene di interesse. L'
ADUC , una associazione di consumatori, ha perciò interpellato sul punto i soggetti istituzionali competenti onde ottenerne finalmente un'espressione chiara e definitiva. Afferma questa associazione
di aver ottenuto ad una prima indagine telefonica più risposte "varie e contraddittorie" da un servizio telefonico specializzato gestito dalla RAI
, di essere stata rimpallata fra due uffici di assistenza telefonica dell'Agenzia delle Entrate e dal secondo nuovamente rinviata al detto servizio RAI già contattato, mentre dal Ministero delle Finanze e dalla
Guardia di Finanza
si sarebbe rinviato ad altri uffici di queste amministrazioni nonché, notabilmente, all'Ufficio
Monopoli . Secondo una delle risposte ricevute, sarebbe oggetto di imposizione anche la "detenzione" di un
videocitofono in quanto dotato di ingressi audio/video e evidentemente ritenuto adattabile alla ricezione di trasmissioni televisive. L'inclusione di un apparecchio così eccentrico rispetto alle comunque nutrite liste di apparecchi cui secondo le interpretazioni più estensive si applicherebbe la norma, è stato oggetto di interrogazione parlamentare
.
Interpellata allora per iscritto, l'Agenzia delle Entrate ha formalmente (ed un poco a sorpresa) risposto nel 2007 che la determinazione degli oggetti interessati dalla norma "esula dalla competenza istituzionale" della medesima, spettando invece al Ministero delle Comunicazioni
.
Non si ha pertanto ancora
certezza
dell'imponibilità della detenzione di apparecchi fra i quali:
computer collegato o meno ad un dispositivo contenente un sintonizzatore tv;
videoregistratore
,
lettore DVD o
registratore
dotato di
sintonizzatore
collegato a un
monitor ;
decoder tv collegato a un
monitor ;
tivufonino ;
lettore DVD portatile con sintonizzatore televisivo;
ed altri che in generale dovrebbero ricomprendere tutti gli apparecchi non dotati di sintonizzatore televisivo ma collegabili ad esso grazie alla presenza di almeno un ingresso audio/video.
Casi particolari di debenza riguardano:
chi pur risiedendo all'estero detenga un apparecchio in Italia;
gli
eredi , al
decesso di un intestatario, salvo invio della
disdetta
o del trasferimento ad altro erede;
chi non riceva programmi televisivi, ma utilizzi comunque l'apparecchio per altri scopi.
Una volta identificati gli apparecchi di interesse, tutti costoro saranno soggetti all'obbligo di versamento.
Tipi di abbonamento
Vi sono due tipologie di abbonamento, dedicate rispettivamente all'uso familiare (abbonamento ordinario) ed all'uso nell'esercizio di un'attività commerciale e/o a scopo di
lucro diretto o indiretto (abbonamento speciale, deducibile dal
reddito d'impresa
), che prevedono diverse tabelle di costi e modalità di applicazione.
Secondo quanto disposto dalla legge
27 dicembre 1997 n. 449, non esistono più canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell'ambito familiare.
Il tributo è annuale ed il suo pagamento copre il periodo 1 gennaio-31 dicembre. Al
2010 la tariffa del canone ordinario corrisponde a 109
euro per l'intero anno, con riduzioni in caso di abbonamenti aperti nel corso dell'anno. La RAI è disponibile a valutare dilazioni
.
Casi di esenzione
Vi sono casi particolari in cui non si è tenuti al pagamento dell'imposta:
Quando il contribuente ceda tutti gli apparecchi in suo possesso, dando esatta comunicazione delle generalità e indirizzo del nuovo possessore.
Quando il contribuente comunichi di non essere più in possesso di alcun apparecchio, fornendone adeguata comunicazione (ad es. per furto o incendio).
Quando il contribuente richieda che il suo apparecchio sia reso inutilizzabile (operazione eseguita per conto dell'
intendenza di finanza
mediante avvolgimento dell'apparecchio in sacco di
juta
chiuso da sigilli.
Sono inoltre esonerati dal pagamento:
I militari delle
Forze Armate
Italiane, ma limitatamente agli apparecchi di uso comune destinati a visione collettiva in ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate (perciò la detenzione di apparecchi ad utilizzo familiare o affine all'interno di un alloggio, quantunque eventualmente situato in seno a strutture militari, sempre obbliga al pagamento del canone)
I militari di cittadinanza straniera appartenenti alla Forze
Nato
, purché presentino autocertificazione o dichiarazione del loro comando.
Gli agenti diplomatici e consolari dei Paesi che in condizione di reciprocità a loro volta esonerino i loro colleghi italiani da eventuali obblighi analoghi.
L'esenzione precedentemente garantita agli
invalidi
, è stata abrogata con l'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
. In compenso, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449
, sono ora esentate dall'imposta le imbarcazioni da diporto, purché però non siano adibite all'esercizio di attività commerciali, nel qual caso i detentori sarebbero tenuti a sottoscrivere l'abbonamento speciale; quindi, per fare degli esempi concreti, su un panfilo privato è possibile detenere liberamente uno o più televisori senza essere tenuti al pagamento dell'imposta
, che è invece tassativamente dovuta per l'apparecchio, anche fosse l'unico, eventualmente detenuto in casa da un invalido
.
Sono invece esenti, a partire dal 2008, i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi
.
Evoluzione del costo del canone annuale ordinario
Anno
Bianco & Nero
Colori
costo
Incremento % medio
rispetto periodo precedente
costo
Incremento % medio
rispetto periodo precedente
1954
Lire 12.550
1981
Lire 46.860
Lire 78.910
1985
Lire 68.000
11,28%
Lire 98.000
6,05%
1987
Lire 94.625
19,58%
Lire 118.995
10,71%
1990
Lire 120.000
8,94%
Lire 125.000
1,68%
1991
Lire 138.000
15,00%
Lire 142.000
13,60%
1992
Lire 148.000
7,25%
Lire 148.000
4,23%
1993
Lire 151.060
2,07%
Lire 151.060
2,07%
1994
Lire 156.000
3,27%
Lire 156.000
3,27%
1995
Lire 158.000
1,28%
Lire 158.000
1,28%
1996
Lire 161.450
2,18%
Lire 161.450
2,18%
1998
Lire 167.150
1,77%
Lire 167.150
1,77%
1999
Lire 171.600
2,66%
Lire 171.600
2,66%
2000
Lire 176.000
2,56%
Lire 176.000
2,56%
2001
Lire 179.000
1,70%
Lire 179.000
1,70%
2002
Euro 93,80
0,00%
Euro 93,80
0,00%
2003
Euro 97,10
3,52%
Euro 97,10
3,52%
2004
Euro 99,60
2,57%
Euro 99,60
2,57%
2007
Euro 104,00
1,47%
Euro 104,00
1,47%
2008
Euro 106,00
1,92%
Euro 106,00
1,92%
2009
Euro 107,50
1,42%
Euro 107,50
1,42%
2010
Euro 109,00
1,39%
Euro 109,00
1,39%
^
Legge 25 giugno 1993, n. 206 "Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo", art. 4 comma 2
legge 4 giugno 1938, n. 880 ; e degli artt. 15 e 16 della
legge 14 aprile 1975, n. 103
, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva"
^
RAI Radiotelevisione italiana Abbonamenti
^
legge 14 aprile 1975, n. 103
, recante "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva"
^
La tassa ricava la sua ragione da una controprestazione cui è tenuto l'Ente che la percepisce; l'imposta è idealmente legata piuttosto alla capacità contributiva del soggetto obbligato.
^
Cioè non crittati
^
Sentenza 26 giugno 2002, n. 284
^
In proposito anche Cass. Civ, Sezioni Unite, 20068/2006: " originariamente configurato come un corrispettivo dovuto dagli utenti di un servizio riservato allo stato, ed esercitato in regime di concessione, ha da tempo assunto natura di entrata tributaria"
^
Sempre sentenza C.Cost. 284/02
^
Ad es. Corte costituzionale,
sentenza n. 535 del 12 maggio 1988
^
Nella testé citata sentenza se ne notano "ripensamenti ed incertezze, e spesso anche con qualche scoordinamento rispetto alla normativa complementare"
^
Ad es. Corte di cassazione, sentenza n. 8549 del
3 agosto
1993
^
(Cass. civ. Sez. Unite, 20/11/2007, n. 24010)
PC e telefonini: bisogna pagare il canone RAI?
^
E' invece "contratto di servizio" quello che lega la RAI allo Stato nell'esercizio della concessione.
^
Cassazione civile, sez. unite, 20 novembre 2007, n. 24010
e n. 20068 del 2006, con riferimento art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
^
In quanto vi ha sede l'ufficio tributario specializzato
^
a
b Id.
^
Il
Ministero dell'Economia e delle Finanze
ne detiene il 99,56% delle azioni, mentre il restante 0,44% è detenuto dalla
SIAE ; la sia pur esigua presenza di quest'ultima azienda speciale nel capitale sociale, ha indotto la Corte costituzionale a definire la RAI "oggi non più a totale partecipazione pubblica" (
citata sent. 284/2002
).
^
nell'ambito della
Legge 7 gennaio 929, n.4
, per la quale un altro punto di non raggiunta definitiva certezza riguarda le eventuali attribuzioni ausiliarie di qualità di ufficiali o agenti di
polizia tributaria
ai soggetti incaricati della ricerca dei contravventori.
^
Si tratta di un ufficio dell'amministrazone tributaria la cui denominazione formale è: "Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1 S.A.T. Sportello Abbonamenti TV".
^
In proposito si veda ad esempio una
recente pronunzia del Garante per la Privacy
che non eccepisce la situazione di fatto in materia della delega né eccepisce l'indiretta trasmissione alla RAI né la sua acquisizione di dati in possesso di altre amministrazioni pubbliche.
^
In citata pronuncia Garante
^
In materia tributaria, contrariamente al più noto principio penalistico, l'
onere della prova
spetta classicamente al contribuente.
^
Si veda ad esempio
Campagna 2009
(sito RAI).
^
Pagina web del concorso
; per il 2009 sono stati distribuiti 10 viaggi gratuiti per il
Festival di Sanremo
e 3.100 rilevatori di gas. I premi non devoluti saranno attribuiti alla
Special Olympics Italia
. La RAI non dichiara se la natura dei premi in palio sia eventualmente in correlazione ad azioni di
fidelizzazione
(riducendo la perdita di contribuenti dovuta a fughe di gas incidentali o pianificate durante la visione dei programmi televisivi), né se la cessione dei resti proprio a quella onlus abbia qualche relazione col potenziale particolare interesse degli utenti di questa per la manifestazione canora.
^
La RAI-TV; per le altre aziende si veda nota successiva
^
Strutturazione del gruppo al 2008
^
Si veda relazione collegio sindacale in
Bilancio RAI 2008
Fonte
^
Dato prodotto da
ADUC in un
esposto-denuncia presentato alla Corte dei Conti nel 2007
^
Fonte:
ISTAT
^
La ricerca Microsoft
Fonte
Legge 15 dicembre 1967, n. 1235 ; secondo questa legge, il sostantivo "autoradio", visibilmente composto dal prefisso neutro "auto" e dal sostantivo femminile "radio", è invece, a sorpresa, un sostantivo maschile.
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 17/8)
^
banche
^
Sentenza 26 giugno 2002, n. 284
^
Così la RAI chiama i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta.
^
Si veda
la relazione sul sito ADUC
a firma Pietro Yates Moretti
^
Servizio "Risponde-Rai" (numero a tariffazione speciale 199.123.000)
^
Interrogazione ai ministeri di Economia e Finanze e delle Comunicazioni da parte dell'on. Donatella Poretti
4 aprile 2007; l'interrogazione non ha avuto riposta ed è stata successivamente ripresentata (ad es.
v. ,
v. , ed altre)
^
Risposta Ag.EE.
Importi
^
RAI Radiotelevisione italiana Abbonamenti
FAQ
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 8)
Fonte
^
La dichiarazione sul sito RAI
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 , "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008), art. 132, come modificato dall'articolo 42, comma 2-bis, legge n. 31 del 2008
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b In rapporto al numero degli anni intercorsi dal rilevamento precedente
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Decreto Ministeriale 12/08/1980 n. 528600
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DM 27/12/1989 n. 938500
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DM 20/12/1990 n. 869200
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DM 20/12/1991 n. 959100
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Dal 1992 il canone è il medesimo, non si ha più quindi distinzione fra B/N e Colore
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DM 29/11/1996 n. 10172400
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DM 16/12/1998, n. 1373700
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DM 13/12/1999, n. 1354200
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DM 13/12/2000, n. 1383200
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DM 30/11/2001, n. 18919
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a
b Calcolato su tasso di conversione ufficiale (1 Euro = 1.936,27 Lire)
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DM 20/12/2002, n. 10281
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DM 22/12/2003, n. 13061
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DM 15/12/2006, n. 24789
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DM 18/12/2007, n. 29373
Voci correlate
Imposta
Tassa
Agenzia delle Entrate
Certezza del diritto
Diritto tributario
Televisione
Collegamenti esterni
Il bilancio 2008 della RAI
Correlazioni tra canone RAI ed oscuramento dei programmi su SKY
Canone Rai
Portale Televisione
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